PROCEDURE
DI RADIOPROTEZIONE
(artt. 61, 68, 69,
79, 80,1° del D.Lgs 230/95 e art. 4,5° del D.Lgs 626/94, e succ mod, int e
rettifiche)
Le procedure di radioprotezione sono definite con l’obiettivo di garantire la radioprotezione di tutti i lavoratori, dipendenti o associati, che per conto di INFN - Struttura di Pavia sono esposti al rischio derivante dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti, che avviene presso impianti, italiani o esteri, gestiti da terzi o da altre Strutture dell’INFN.
Le procedure devono essere applicate da tutti coloro che, per conto della Struttura, ad ogni livello dirigono o effettuano pratiche a rischio radiogeno; ogni abuso renderà responsabile personalmente l’inadempiente, ai sensi di legge. Le normative sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro di riferimento sono DLgs 230/95 e DLgs 626/94, e succ. mod. e int.
Il lavoratore ha l’obbligo di rispettare le norme di radioprotezione riportate nell’allegato e di informarsi sulle specifiche procedure da seguire in ogni luogo di lavoro ove venga richiesto il suo intervento. Il lavoratore dichiara, di volta in volta, sui moduli missione, la necessità di frequentare zone controllate e/o sorvegliate presso l’impianto ove si dovrà recare.
Il lavoratore informa il Responsabile delle attività o il Direttore di Struttura di eventuali anomalie di cui venga a conoscenza e si astiene dall’effettuare attività qualora non siano assicurate le condizioni di sicurezza. Le lavoratrici comunicano immediatamente lo stato di gravidanza e/o allattamento.
Si ricorda che per lavoratore si intende il dipendente da INFN - Struttura di Pavia che svolga attività comportanti esposizione al rischio radiologico. La normativa equipara al lavoratore, ai fini della sua tutela, tutti i lavoratori associati alla Struttura INFN di Pavia.
Qualsiasi nuova attività che possa comportare l’esposizione alle radiazioni ionizzanti per motivi professionali, indipendentemente dall’entità dell’esposizione stessa, può essere intrapresa solo dopo che sia stata valutata dall’esperto qualificato. Il Responsabile delle attività, pertanto:
· può adibire a mansioni a rischio radiogeno solo il lavoratore per cui sia stata completata la procedura di radioprotezione (punto 2);
· sorveglia affinché i propri collaboratori lavorino in sicurezza ed osservino le norme di radioprotezione (allegato);
· su indicazione del Direttore di Struttura, sospende da attività che possono comportare esposizione alle radiazioni ionizzanti le lavoratrici che segnalano il proprio stato di gravidanza o allattamento e ogni lavoratore che sia suscettibile di superare i limiti di dose previsti, sulla base della dosimetria in corso e su indicazione dell’esperto qualificato e/o del medico competente/autorizzato;
· segnala al Direttore qualsiasi variazione al rischio e chiede all’esperto qualificato la valutazione del nuovo rischio radiogeno.
Prima di adibire un lavoratore a mansioni che comportano esposizione alle radiazioni ionizzanti presso terzi, sia in Italia che all’estero, il Responsabile delle attività provvede affinché sia compilata in ogni sua parte la scheda di rischio da radiazioni ionizzanti e sia trasmessa alla Direzione, sottoscritta dal lavoratore e dal Responsabile stesso, a garanzia che le mansioni svolte dall’interessato siano quelle indicate.
A sua volta, il Direttore richiede all’esperto qualificato:
Sulla base della classificazione dell’esperto qualificato, il Direttore provvede a:
· verificare sui moduli missione che l’indicazione di frequenza di zone classificate (controllate o sorvegliate) sia conforme a quanto riportato dal lavoratore sulla propria scheda di rischio individuale;
· consegnare ai lavoratori considerati non esposti e a quelli classificati esposti le norme di radioprotezione ed il materiale formativo-informativo predisposto;
· fornisce al lavoratore classificato esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto qualificato;
· Se il lavoratore è classificato “lavoratore esposto di categoria B”:
· Se il lavoratore è classificato “lavoratore esposto di categoria A”:
Il medico competente/autorizzato provvede ad inviare sia all’interessato che al Direttore il giudizio di idoneità alla mansione specifica a seguito di visita medica.
Il Direttore informa tempestivamente della chiusura del rapporto di lavoro l’esperto qualificato ed il medico; quest’ultimo effettua la visita di chiusura e consegna una copia della scheda sanitaria all’interessato. Una volta pervenute le ultime dosi riguardanti l’interessato, l’esperto qualificato provvede alla chiusura della scheda dosimetrica e la trasmette al medico ed in copia al Direttore. Il medico invia entrambe le schede (dosimetria e sanitaria) a ISPESL Roma.
Il Direttore invia copia della scheda dosimetrica con le ultime dosi all’interessato e conserva –nel rispetto della privacy- una fotocopia della documentazione individuale.
Il Direttore trasmette annualmente all’esperto qualificato l’elenco del personale esposto classificato di categ. B, che si è recato presso impianti gestiti da terzi. Sulla base dell’elenco, l’esperto richiede le dosi assorbite dai lavoratori INFN ai gestori dei predetti impianti, le valuta e provvede per la loro trascrizione sulle schede dosimetriche individuali.
Qualora si rendesse
necessario, l’esperto qualificato può richiedere, ulteriori informazioni al
lavoratore e al Responsabile delle attività, ai fini di una completa
valutazione del rischio e/o di eventuali dati dosimetrici anomali.
L’esperto qualificato trasmette al medico le dosi individuali assorbite dai lavoratori esposti di cat.B con frequenza annuale.
Nel caso di lavoratori classificati di categoria A la frequenza di quanto sopra è semestrale.
La documentazione di radioprotezione fisica (registro dell’esperto qualificato, schede individuali di sorveglianza fisica –per i lavoratori esposti- ed anche il libretto individuale di radioprotezione –per esposti di cat. A-) è istituita ed aggiornata dall’esperto qualificato e sottoscritta dal Direttore. Il libretto individuale di radioprotezione va consegnato al lavoratore esposto di cat.A, il quale è tenuto a presentarlo in tutte le sedi di lavoro per il suo aggiornamento prima del rientro in sede.
La documentazione di radioprotezione medica (documento sanitario personale –per i lavoratori classificati esposti) è istituita ed aggiornata dal medico autorizzato/competente e sottoscritta dal Direttore. Il libretto individuale di radioprotezione è aggiornato anche dal medico, per quanto di competenza.
La documentazione è conservata presso la sede dell’INFN – Struttura di Pavia, in osservanza alle limitazioni imposte dalla legge sulla riservatezza dei dati personali.
I dati dosimetrici sono considerati “sensibili”, essi, pertanto, possono essere trattati in pubblico unicamente in forma anonima e possono essere visionati unicamente da: interessato, esperto qualificato, medico, incaricato dell’esperto qualificato e organi di vigilanza che ne facciano richiesta.
Preso atto che l’esposizione avviene presso Enti pubblici o privati esterni a INFN – Struttura di Pavia, è necessario che il lavoratore INFN, prima di iniziare le attività, contatti i Responsabili degli impianti ove avviene la ricerca, per il coordinamento della radioprotezione.
Qualora lavoratori INFN – Struttura di Pavia vengano classificati di categoria A, la Struttura stessa si configurerebbe come “impresa esterna” (art. 4,2° lett n) DLgs 230/95 e smi) e ad essa competerebbero tutta una serie di complessi obblighi che dovranno essere analizzati e predisposti di concerto con l’esperto qualificato ed il medico autorizzato.
Obblighi stringenti competerebbero anche a tutti gli impianti ove i lavoratori INFN sono esposti e per i quali occorrerà procedere come sopra.
L’esperto qualificato è
convocato alla riunione annuale della sicurezza prevista dall’art.11 del DLgs
626/94 e succ. mod. ed int, anche ai fini anche del coordinamento tra esperto e
Responsabile del servizio di prevenzione
e protezione.
Pavia, li 20 maggio 2001
Claudio
Conta
Direttore INFN
Elio Giroletti Giorgio Pollini
Esperto Qualificato Medico Competente/Autorizzato
Allegato: Norme di
radioprotezione